Art. 21.
(Modifica all'articolo 182 del codice di procedura civile).

      1. Il secondo comma dell'articolo 182 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione

 

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ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione».